La Suprema Corte, con ordinanza n°402 del 21 settembre 2017, depositata in data 12 gennaio 2018, si è pronunciata su un ricorso presentato dalla Prefettura di Genova a seguito dell’annullamento da parte del G.d.P. di Genova, confermato in secondo grado, di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per incompletezza della relativa relata.
I fatti di cui è causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso un’ordinanza d’ingiunzione notificatagli dalla Prefettura di Genova ai sensi dell’art. 140 c.p.c., eccependo la mancata contestazione dell’illecito.
Il giudice di primo grado accoglieva le lagnanze attoree “…in dipendenza della buona fede dell’opponente”.
La Prefettura decideva di impugnare la decisione dinnanzi al Tribunale di Genova, il quale, tuttavia, rigettava il suddetto gravame rilevando che la dicitura presente sulla relata “stante l’impossibilità di eseguire la consegna del presente atto per irreperibilità/incapacità/rifiuto delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.” – era estremamente equivoca, giacché la formulazione adoperata era “assolutamente inidonea ad attestare l’esistenza di uno di presupposti legittimanti“.
La Prefettura, lungi dal desistere, presentava ricorso per Cassazione deducendo:
- che “nel caso di specie l’impossibilità di eseguire la consegna ha riguardato non già il destinatario dell’atto – che se rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione si considera “fatta in mani proprie” ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, – ma le persone legittimate ai sensi dell’art. 139 c.p.c.; che conseguentemente le attestazioni di cui alla relata di notificazione sono senz’altro idonee a dar ragione del legittimo ricorso all’iter notificatorio ex art. 140 c.p.c.”;
- che “…non ha alcun rilievo la mancata indicazione delle generalità delle persone che si sarebbero rifiutate di ricevere l’atto”.
Il ragionamento della Suprema Corte
Gli Ermellini, tuttavia, rigettano il ricorso sulla base del seguente condivisibile iter argomentativo:
- “…la speciale forma di notificazione prevista dell’art. 140 c.p.c., è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità…”(sul punto, Cass. 31.7.2007, n°16899).
- “…il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c.” (cfr. Cass. 18.9.2009, n°20098);
- a ciò consegue che, come prospettato dall’opponente-controricorrente, “…la relazione di notificazione indichi ‘tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna’”.
Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: Cass. civ., sez. VI^-II, ordinanza n°402 del 21 settembre 2017, depositata il 12 gennaio 2018